
Il D.Lgs.18.4.2008, n.82, pubblicato nella G.U. n.104 del 5.5.2008, contiene disposizioni di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D.Lgs n.102/2004, ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C/319/01).
Gli interventi di aiuto previsti dal Fondo di solidarietà possono essere attivati solo nel caso di danni superiori al 30% della produzione ordinaria a carico delle produzioni e delle strutture agricole non inserite nei piani assicurativi nazionali:
Il Piano Assicurativo per la copertura dei rischi agricoli relativo al 2010, emanato dal Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto n.30162 del 22 dicembre 2009 ha esteso ulteriormente l’utilizzo delle polizze agevolate perla difesa dei danni atmosferici e meteorologici.
Sono infatti assicurabili tutti i prodotti vegetali (comprese le produzioni frutticole sotto rete antigrandine e le coltivazioni ortoflorovivaistiche sotto serra o sotto tunnel), le strutture aziendali (quali: impianti di produzione arboree e arbustive, le reti antigrandine, le serre e tunnel fissi con rivestimento in film plastico, le serre fisse rivestite in vetro, gli impianti antibrina), le avversità (compresi i venti forti e le trombe d’aria), previsti dai punti 1.1 a 1.4 e le fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie dal 1.5 a 1.7 del Piano e, conseguentemente, non è più possibile accedere agli interventi compensativi previsti dall’art.5 del D.Lgs 102/04.
Ciò significa che i produttori che non assicurano la loro azienda, così come previsto dal Piano assicurativo, anche nel caso di danni superiori alla soglia del 30% non potranno comunque richiedere l’attivazione delle procedure dello stato di calamità per la conseguente applicazione degli interventi compensativi.
La norma stabilisce, inoltre, che solo nel caso di danni alle produzioni vegetali le stesse vanno escluse dal calcolo dell’incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile sulle produzioni zootecniche. Ne deriva che in caso di danni alle strutture aziendali e alle scorte – comma 3 art. 5 del DLgs. N.102/04 – nel calcolo dell’incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile si deve tenere conto anche delle produzioni zootecniche.
Infine, con la nota n,30748/DB11.09 del 3.12.2009, la Direzione Agricoltura della regione Piemonte ha rimarcato che la normativa sul Fondo di Solidarietà Nazionale esclude la possibilità di finanziare i soggetti non appartenenti all’agricoltura, intendendo come unici beneficiari degli interventi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile iscritte nel registro delle imprese e nell’anagrafe agricola unica del Piemonte.
San Benigno Canavese, 7.9.2010
GEMINIANI Maura